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Sunday, September 30, 2012

Responsabilità civile per danni nucleari: la Commissione Ue propone ratifica del protocollo

Eleonora Santucci


 
 
La Commissione europea propone che il Consiglio autorizzi gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Vienna sulla responsabilità civile in materia di danni nucleari - vale a dire Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Polonia (ex post) e Slovacchia - a concludere o a ratificare il protocollo sulla modifica della stessa convenzione.
Il regime internazionale della responsabilità in materia nucleare è attualmente disciplinato da due strumenti principali: la "convenzione di Vienna" (modificata dal protocollo del 1997) e la "convenzione di Parigi" del 1960 sulla responsabilità civile nel settore dell'energia nucleare (modificata da vari protocolli e integrata dalla convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963). Di fatto, alcuni Stati membri dell'Ue sono parti contraenti della convenzione di Parigi e altri della convenzione di Vienna.
Tuttavia l'Unione mantiene competenza esclusiva per quanto concerne alcune disposizioni enunciate dal protocollo del 1997. Il protocollo del 1997 (articoli da 12 a 14) include disposizioni sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni relative all'applicazione della convenzione di Vienna. Dunque avendo l'Unione competenza esclusiva per le disposizioni enunciate dal protocollo del 1997, gli Stati membri non possono diventare parti contraenti del protocollo del 1997 con riferimento a tali disposizioni.
Ma le disposizioni del protocollo hanno ripercussioni sulle norme del diritto dell'Unione europea.
In Europa non esiste una legislazione che disciplini la responsabilità civile nucleare. C'è il regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (864/2007) che esclude la responsabilità nucleare dal suo campo di applicazione. C'è il regolamento (44/2001) sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Tale regolamento si applica ai convenuti domiciliati in uno Stato membro vincolato dallo stesso regolamento; il convenuto non domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convocato dinnanzi al giudice di ciascuno Stato membro, conformemente alle norme nazionali in materia di competenza di tale Stato, fatta salva l'applicazione della competenza esclusiva e le clausole attributive di competenza.
L'Unione europea ha competenza esclusiva sulle disposizioni in materia di competenza giudiziaria, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni che figurano nel protocollo del 1997 poiché, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte, esse incidono sulle corrispondenti norme del regolamento del 2001 del Consiglio. Gli Stati membri non hanno quindi più facoltà di derogare bilateralmente a queste norme, né di contrarre con i paesi terzi obblighi che incidano su queste norme.
Tuttavia, il protocollo 1997 contiene disposizioni che incidono sul regolamento del 2001. Infatti, contrariamente ai fori alternativi di competenza previsti dal regolamento, il protocollo prevede, di massima, la competenza esclusiva dello Stato parte nel cui territorio si è verificato l'incidente nucleare. In particolare, attribuisce competenza esclusiva per le azioni di risarcimento danni al giudice dello Stato contraente nel cui territorio si è verificato l'incidente nucleare. Quando un tale evento si è verificato al di fuori del territorio delle parti contraenti o quando il luogo dell'evento non può essere determinato con certezza, il giudice competente è quello dello Stato nel cui territorio è situato l'impianto nucleare di cui l'esercente è responsabile.
Il protocollo del 1997 prevede, in aggiunta, la competenza esclusiva del giudice della parte contraente costiera per gli eventi incidentali nucleari verificatisi nella sua zona economica esclusiva. Tale competenza è riconosciuta a condizione che il depositario della convenzione abbia ricevuto notifica della zona prima dell'incidente nucleare.
Le modifiche della convenzione di Vienna comportano aspetti favorevoli alle potenziali vittime di un incidente nucleare, vale a dire un aumento degli importi della responsabilità e una definizione più ampia di danno nucleare. Pertanto - in linea con le conclusioni di uno studio pubblicato nel 2009 e di un seminario organizzato nel giugno 2010 sulla responsabilità nucleare -e dopo aver consultato i soggetti interessati - viene riconosciuto che qualsiasi iniziativa in questo settore non deve ostacolare l'adesione degli Stati membri alle convenzioni internazionali che migliorano la situazione delle vittime potenziali nell'Unione europea. In questo senso l'adesione al protocollo del 1997 può dimostrarsi utile.

Fonte:  http://www.greenreport.it

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